Descrizione
Il rispetto delle misure di sicurezza può impedire il divampare di incendi disastrosi o limitarne le conseguenze.
Si informa la cittadinanza che il Ministero dell'Interno ha pubblicato il vademecum e la brochure (sotto riportati) - realizzati dal dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in collaborazione con Anci – sulle misure minime da seguire per evitare i rischi collegati agli incendi di bosco o di vegetazione che possono svilupparsi in prossimità delle abitazioni.
Si ricorda, altresì, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana del Comune di Gattico-Veruno:
"Art. 21 – Accensione fuochi
In ambito urbano è consentito l’abbruciamento all’aperto di residui vegetali derivanti dalla
manutenzione di orti e giardini, secondo le modalità stabilite dall’art. 182, comma 6, del D. Lgs.
n. 152/2006 e nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate dalle vigenti norme in materia
(Prescrizioni di massima allerta meteo e di polizia forestale, Codice della Strada, Piano Regionale
di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, TULPS, ecc.).
L’attività di combustione potrà avvenire dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 18:00;
Onde evitare ogni pericolo, deve essere assicurata la presenza ininterrotta di un numero adeguato
di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, fino al
completo spegnimento dei fuochi.
Nell’eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del
fuoco e, se necessario, l’intervento degli organi di polizia.
La combustione nei casi di cui al comma 1 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le
indicazioni della Regione Piemonte che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.
Le operazioni di accensione e combustione descritte ai commi precedenti, sono consentite solo
in condizioni meteorologiche favorevoli, in assenza di vento al fine di evitare che le faville
possano innescare ulteriori focolai;
Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l’eccessiva fumosità, il
materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto.
Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità
eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo
immediatamente.
L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private
e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
Si dovrà adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni
limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che
queste ultime siano effettuate nel rispetto delle prescrizioni sopraindicate;
Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza e in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale
attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con
particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, può vietare l’accensione
di fuochi su tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali deroghe concesse al solo scopo del
mantenimento delle locali tradizioni popolari (limitando il più possibile dimensioni e numero dei
falò) e in caso di motivate necessità di natura fitosanitaria
Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi da 1) a 10) del presente articolo è soggetto
alla sanzione a amministrativa prevista del pagamento di una somma da € 75 a € 500."
manutenzione di orti e giardini, secondo le modalità stabilite dall’art. 182, comma 6, del D. Lgs.
n. 152/2006 e nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate dalle vigenti norme in materia
(Prescrizioni di massima allerta meteo e di polizia forestale, Codice della Strada, Piano Regionale
di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, TULPS, ecc.).
L’attività di combustione potrà avvenire dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 18:00;
Onde evitare ogni pericolo, deve essere assicurata la presenza ininterrotta di un numero adeguato
di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, fino al
completo spegnimento dei fuochi.
Nell’eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del
fuoco e, se necessario, l’intervento degli organi di polizia.
La combustione nei casi di cui al comma 1 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le
indicazioni della Regione Piemonte che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.
Le operazioni di accensione e combustione descritte ai commi precedenti, sono consentite solo
in condizioni meteorologiche favorevoli, in assenza di vento al fine di evitare che le faville
possano innescare ulteriori focolai;
Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l’eccessiva fumosità, il
materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto.
Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità
eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo
immediatamente.
L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private
e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
Si dovrà adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni
limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che
queste ultime siano effettuate nel rispetto delle prescrizioni sopraindicate;
Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza e in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale
attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con
particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, può vietare l’accensione
di fuochi su tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali deroghe concesse al solo scopo del
mantenimento delle locali tradizioni popolari (limitando il più possibile dimensioni e numero dei
falò) e in caso di motivate necessità di natura fitosanitaria
Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi da 1) a 10) del presente articolo è soggetto
alla sanzione a amministrativa prevista del pagamento di una somma da € 75 a € 500."
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Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2023 09:08:28