Descrizione
Si informa che, come da normativa Legge Reg. 15/2018 e D. Lgs 69/2023 è consentito l'abbruciamento di materiale vegetale solo ed esclusivamente dal 16 aprile al 30 giugno e dal 1 settembre al 15 settembre (nel rispetto del Regolamento comunale per giorni ed orari) salvo divieto assoluto in caso di dichiarazione di stato di massima pericolosità per incendi boschivi comunicato dalla Regione Piemonte.
La violazione di tali disposizioni prevede la sanzione da un minimo di Euro 200,00 a Euro 3000,00 a seconda della prescrizione violata.
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Ultimo aggiornamento pagina: 21/07/2025 11:01:50