Come da normativa Legge Reg. 15/2018 e D. Lgs 69/2023 è consentito l'abbruciamento di materiale vegetale solo ed esclusivamente dal 16 aprile al 30 giugno e dal 1 settembre al 15 settembre (nel rispetto del Regolamento comunale per giorni ed orari) salvo divieto assoluto in caso di dichiarazione di stato di massima pericolosità per incendi boschivi comunicato dalla Regione Piemonte.
In ambito urbano è consentito l’abbruciamento all’aperto di residui vegetali ( che dovranno essere secchi ed asciutti) derivanti dalla manutenzione di orti e giardini, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, solo in condizioni meteorologiche favorevoli e in assenza di vento al fine di evitare che le faville possano innescare ulteriori focolai.
Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.